1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dalla presente legge, strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.
2. L'amministrazione penitenziaria può attuare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata e conseguente delega dell'autorità giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui al comma 1 sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere emanato dalla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 25.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi e di oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e di periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.